Il rifiuto proposta transattiva è l’atto con cui una parte comunica di non accettare la proposta di conciliazione formulata per definire bonariamente una controversia. Serve a chiarire in modo formale e motivato le ragioni del diniego, a tutelare la posizione processuale della parte e, se del caso, a mantenere aperto un canale negoziale per un accordo più equilibrato. Nel processo civile italiano, quando la proposta proviene dal giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., il rifiuto può incidere sulla regolazione delle spese e, nei casi più gravi, comportare responsabilità aggravata; è quindi essenziale che sia redatto con attenzione, completezza e coerenza rispetto al quadro fattuale e giuridico della lite.
Come scrivere rifiuto proposta transattiva
Redigere un rifiuto della proposta transattiva nel processo civile richiede consapevolezza delle ricadute giuridiche connesse alla disciplina dell’art. 185-bis c.p.c. e delle norme sulle spese e sulla responsabilità processuale. La proposta che il giudice può formulare in corso di causa ha la funzione di favorire una definizione anticipata della controversia mediante reciproche concessioni, mirando a una soluzione che rifletta in modo ragionevole il possibile esito del giudizio. A differenza dell’art. 185 c.p.c., che contempla l’invito del giudice alla conciliazione in termini più generici, l’art. 185-bis attribuisce al magistrato il potere di avanzare una proposta concreta, ancorata al merito della lite e al materiale probatorio disponibile in quel momento. La parte è libera di accettare o rifiutare, ma il rifiuto non è neutro: se ingiustificato e se l’esito finale della causa risulterà sostanzialmente conforme alla proposta respinta, il giudice può adottare misure correttive sul piano delle spese, fino a valutare la sussistenza di una condotta meritevole di sanzione ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il primo passo per scrivere un rifiuto efficace è inquadrare con precisione l’oggetto: occorre richiamare data e contenuto essenziale della proposta, identificare la pratica o il procedimento cui si riferisce e specificare che il rifiuto riguarda proprio la proposta ex art. 185-bis c.p.c., quando provenga dal giudice. Questa puntualità evita equivoci e consente di tracciare una linea chiara tra la facoltà di non aderire e l’onere di motivare adeguatamente le ragioni del diniego. La motivazione è il cuore del rifiuto: deve essere concreta, circostanziata e coerente con il quadro normativo e probatorio. Un rifiuto motivato in diritto, ad esempio perché la proposta non considera una causa di nullità contrattuale, un’eccezione di prescrizione o un titolo di prova decisivo, presenta una ragionevolezza che il giudice potrà apprezzare anche ai fini della decisione sulle spese. Analogamente, sono rilevanti ragioni di fatto come la discordanza tra l’importo offerto e il danno provato, l’omessa valutazione di poste risarcitorie accessorie o la presenza di clausole non economiche non accettabili, quali manleve e rinunce eccessivamente ampie, termini di adempimento irragionevoli o condizioni di riservatezza sproporzionate.
Occorre distinguere il rifiuto per motivi economici dal rifiuto per condizioni contrattuali. Nel primo caso, la parte contesta la congruità dell’importo o la ripartizione delle spese, spiegando perché, in base agli elementi acquisiti, la proposta non riflette un equo contemperamento di posizioni. Nel secondo, la parte può ritenere l’offerta economicamente non lontana da un possibile punto di caduta, ma giudicare non accettabili alcune clausole accessorie o rinunce. In entrambe le ipotesi, la motivazione deve essere esplicita e proporzionata: più le ragioni sono specifiche e ancorate al merito, maggiore sarà la probabilità che il rifiuto sia considerato giustificato. Al contrario, un rifiuto apodittico o strumentale rischia di essere letto come comportamento anti-concilitativo, con effetti sfavorevoli sulle spese ex art. 91 c.p.c. e, nei casi più significativi, con la possibile applicazione dell’art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
La valutazione giudiziale del rifiuto si innesta su un criterio di comparazione tra proposta e esito del giudizio. Se la sentenza risulterà sostanzialmente allineata alla proposta, il diniego può legittimare la condanna alle spese maturate dopo la proposta, anche se la parte che ha rifiutato risulta formalmente vittoriosa su alcune questioni. Al contrario, se l’esito si discosta in modo significativo, il rifiuto tende a non produrre effetti sanzionatori, poiché la scelta di proseguire è risultata ex post ragionevole. In ipotesi di soccombenza reciproca, inoltre, il giudice può compensare in tutto o in parte le spese, valorizzando la ragionevolezza del rifiuto e la complessità della lite. Ne discende che la redazione del rifiuto deve tenere conto non solo del quadro attuale, ma anche del possibile sviluppo processuale, ponendo in evidenza gli elementi che verosimilmente condurranno a un esito diverso dalla proposta.
Dal punto di vista formale, è opportuno mantenere un tono professionale e collaborativo. La lettera o la nota difensiva dovrebbe aprirsi con i riferimenti della causa, proseguire con l’espresso diniego e la motivazione articolata, quindi indicare la disponibilità a proseguire le trattative ove vengano riformulate condizioni eccessive o ricalibrati importi e termini. È utile specificare che il rifiuto non comporta alcuna rinuncia ai diritti azionati e che resta ferma la volontà di valutare offerte migliorative coerenti con gli elementi di fatto e di diritto illustrati. Quando si ritenga opportuno, si può indicare un orizzonte temporale entro cui attendersi un eventuale riesame della controparte, precisando che, decorso il termine, la parte si riserva ogni iniziativa a tutela. È buona prassi richiedere conferma di ricezione e, in sede processuale, curare il deposito del rifiuto o comunque farne risultare a verbale l’intervenuta comunicazione, così da collocare temporalmente le conseguenze in termini di spese.
Attenzione deve essere posta anche al contenuto sostanziale del rifiuto, evitando ammissioni pregiudizievoli o affermazioni suscettibili di essere lette come confessioni. La motivazione deve illustrare, senza scoprirsi oltre il necessario, perché la proposta non è aderente al merito o perché le clausole richieste eccedono quanto ragionevolmente accettabile. Quando si ritiene che il dissenso derivi da meri profili accessori, è spesso conveniente accompagnare il rifiuto con indicazioni precise su come modificare testo e condizioni per rendere possibile un accordo, per esempio proponendo una diversa scansione dei pagamenti, una ripartizione più equa delle spese legali e peritali, l’eliminazione o la riformulazione di clausole di manleva, riservatezza e rinunce, nonché una puntuale definizione dei termini di adempimento e delle modalità di esecuzione.
È essenziale comprendere che gli effetti descritti trovano applicazione quando la proposta provenga dal giudice e incida sul merito della lite in senso conforme alla disciplina dell’art. 185-bis c.p.c. Proposte formulate dalle parti o offerte che non presentino aderenza sostanziale all’esito finale non attivano la specifica leva sanzionatoria sulle spese. Il rifiuto, in tali casi, rientra nella fisiologia del contraddittorio. Anche per questo la redazione deve qualificare correttamente la natura della proposta respinta e circoscrivere con accuratezza le ragioni del diniego. Allo stesso modo, se il rifiuto dipende da fatti sopravvenuti o da accertamenti in corso, è utile darne conto, prospettando, se possibile, un riesame in presenza di nuovi elementi, così da manifestare un atteggiamento collaborativo coerente con la finalità deflattiva perseguita dal legislatore.
Infine, ai fini della strategia difensiva, è opportuno che il rifiuto sia frutto di una valutazione congiunta tra parte e difensore, alla luce dei rischi in termini di spese ex art. 91 c.p.c. e di eventuale responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La decisione di non aderire va misurata contro la probabilità che la sentenza si allinei alla proposta. Se la prognosi di esito è incerta o il margine tra proposta e possibile decisione è ridotto, può essere preferibile rinegoziare piuttosto che rifiutare seccamente, magari accompagnando il diniego con una controproposta calibrata. Se, invece, le ragioni di diritto e di fatto risultano solide e idonee a produrre un esito significativamente diverso, il rifiuto deve esplicitare tali fondamenta in modo chiaro e completo, preservando la posizione processuale e ponendo le premesse per una pronuncia sulle spese che non penalizzi la scelta di proseguire.
Esempi rifiuto proposta transattiva
Modello 1 – Rifiuto semplice della proposta transattiva
Oggetto: Rifiuto proposta transattiva – pratica _____________
In riferimento alla Vostra proposta transattiva del _____________ relativa alla pratica _____________, con la presente comunico il mio rifiuto dell’offerta avanzata.
La proposta, per le seguenti ragioni, non risulta per me accettabile: _____________
Resto disponibile a valutare eventuali condizioni migliorative che tengano conto di _____________, qualora vogliate riformulare la Vostra offerta.
Si richiede cortese conferma di ricezione della presente.
Cordiali saluti,
Firma: _____________
Modello 2 – Rifiuto con controproposta
Oggetto: Rifiuto proposta transattiva e formulazione controproposta – pratica _____________
Facendo seguito alla Vostra proposta del _____________ relativa alla pratica _____________, comunico il mio rifiuto in quanto le condizioni economiche e contrattuali proposte non risultano adeguate rispetto a _____________.
A tal fine, formulo la seguente controproposta, che ritengo idonea alla definizione bonaria della vertenza:
- Importo complessivo: _____________
- Modalità e tempi di pagamento: _____________
- Ripartizione spese (legali/peritali/altro): _____________
- Rinunce e quietanza: _____________
- Ulteriori condizioni (es. termini di esecuzione, clausole accessorie): _____________
La presente controproposta rimane valida fino al _____________, fermo restando ogni mio diritto e azione in difetto di Vostro riscontro entro il termine indicato.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.
Firma: _____________
Modello 3 – Rifiuto per condizioni non economiche non accettabili
Oggetto: Rifiuto proposta transattiva per condizioni contrattuali – pratica _____________
Con riferimento alla proposta transattiva datata _____________, relativa alla pratica _____________, comunico il mio rifiuto non per l’aspetto economico in sé, bensì per le condizioni contrattuali non accettabili ivi contenute, in particolare:
- Clausola di riservatezza: _____________
- Clausole di manleva/garanzia: _____________
- Dichiarazioni e rinunce eccessivamente ampie: _____________
- Termini e modalità di adempimento: _____________
- Altre condizioni: _____________
Resto disponibile a proseguire le trattative qualora si vogliano riformulare le suddette clausole come segue: _____________
In mancanza di un testo contrattuale conforme alle indicazioni sopra riportate entro il _____________, la presente dovrà intendersi quale rifiuto definitivo.
Cordiali saluti,
Firma: _____________
Modello 4 – Rifiuto e riserva di azioni
Oggetto: Rifiuto proposta transattiva e riserva di tutela – pratica _____________
In relazione alla proposta transattiva del _____________ concernente la pratica _____________, la presente vale quale rifiuto, atteso che le condizioni offerte non soddisfano i presupposti minimi di definizione, per le seguenti motivazioni: _____________
Ribadisco la mia disponibilità ad esaminare eventuali nuove proposte che tengano conto di _____________.
Decorso il termine di _____________ giorni dal ricevimento della presente senza un’offerta conforme ai suddetti criteri, mi riservo sin d’ora ogni più opportuna iniziativa a tutela dei miei diritti.
Distinti saluti,
Firma: _____________
Fac simile rifiuto proposta transattiva Word
Di seguito puoi scaricare il fac simile di rifiuto proposta transattiva in formato Word, già impostato con i campi personalizzabili e pronto per la compilazione, la stampa e l’invio alla controparte o il deposito in atti.
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