Il rifiuto della proposta transattiva è la comunicazione formale con cui una parte dichiara di non accettare l’offerta di definizione bonaria avanzata dalla controparte. Serve a cristallizzare la posizione negoziale, a chiarire le ragioni di non accoglibilità dell’offerta e, se del caso, a sollecitare integrazioni informative o a formulare una controproposta, mantenendo la trattativa su binari ordinati e tracciabili. In termini pratici, tutela la parte che rifiuta, evitando equivoci sulla volontà negoziale, preserva la riservatezza delle trattative e consente, quando opportuno, di porre in mora l’altra parte o di fissare termini e condizioni alternative per la chiusura della lite.
Come scrivere rifiuto proposta transattiva
Scrivere un rifiuto di proposta transattiva efficace richiede chiarezza, misura e consapevolezza del contesto normativo e processuale. Anzitutto è utile inquadrare la funzione della transazione: si tratta di un accordo con cui le parti, a fronte di reciproche concessioni, intendono prevenire o porre fine a una controversia. La proposta transattiva, soprattutto quando interviene in pendenza di giudizio, non coincide con la proposta conciliativa del giudice; essa nasce dall’iniziativa delle parti e può estendersi anche a profili ulteriori rispetto al solo petitum e alla causa petendi del processo in corso. Proprio per questa ragione, il rifiuto di una proposta transattiva, di per sé, non determina le conseguenze sanzionatorie previste per il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa formulata ai sensi dell’articolo 185-bis del codice di procedura civile. La dottrina ha chiarito che l’articolo 91 c.p.c., in tema di condanna alle spese in caso di ingiustificato rifiuto della proposta del giudice, si applica alla proposta conciliativa e non alla proposta transattiva, giacché il raffronto tra domanda, esito del giudizio e contenuto della transazione non è sempre possibile con riferimento a quest’ultima (source).
Ne discende che, allo stato della normativa e dell’orientamento maggioritario, la mancata accettazione di una proposta transattiva resta una scelta rimessa alla parte, senza che ne derivino specifiche misure processuali sanzionatorie automatiche. La stessa dottrina evidenzia come tale assenza di conseguenze sia un limite dell’istituto, ma allo stato non vi è una previsione che consenta al giudice di applicare automaticamente gli oneri di spesa con la medesima logica dell’articolo 185-bis c.p.c. e dell’articolo 91 c.p.c. (source). Resta comunque vero che il comportamento complessivo delle parti può essere considerato dal giudice nell’apprezzamento generale della lite e, in certi casi, nella valutazione della lealtà processuale; ciò non muta però il dato centrale: il rifiuto della transazione non è di per sé fonte di penalizzazioni processuali equivalenti a quelle legate alla proposta conciliativa del giudice.
In termini redazionali, la comunicazione dovrebbe contenere un’intestazione precisa con i dati del mittente e del destinatario, nonché il riferimento puntuale alla proposta ricevuta, indicando data, importo e oggetto. È importante che l’oggetto chiarisca che si tratta di un rifiuto della proposta transattiva, così da rendere immediatamente comprensibile la funzione della missiva. Nel corpo del testo conviene formulare un rifiuto espresso, evitando ambiguità che possano essere interpretate come un rifiuto meramente dilatorio o condizionato, salvo che si intenda esplicitamente collegare il mancato assenso a integrazioni informative o a condizioni migliorative. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere sintetiche ma specifiche: incongruità economica rispetto al danno, difformità dai criteri adottati in casi simili, mancata considerazione di poste risarcitorie, incertezza sui presupposti di fatto o di diritto, assenza della documentazione a supporto della quantificazione. Mantenere un tono professionale e misurato aiuta a preservare l’eventuale clima negoziale, evitando irrigidimenti inutili.
Sul piano della tutela, è buona pratica inserire formule di salvaguardia del tipo “ai soli fini della trattativa”, “comunicazione riservata e senza pregiudizio”, “senza riconoscimento di responsabilità”. Sebbene tali clausole non abbiano una disciplina specifica come in sistemi di common law, in Italia sono ampiamente utilizzate per ribadire la natura confidenziale e meramente negoziale degli scambi, riducendo il rischio che il contenuto della trattativa venga impropriamente utilizzato in giudizio. Parimenti utile è indicare ove indirizzare le successive comunicazioni e se la controparte debba coinvolgere eventuali difensori o consulenti, così da concentrare i flussi informativi ed evitare dispersioni.
Quando si ritiene che la proposta sia semplicemente carente di elementi valutativi, il rifiuto può essere “allo stato”: si dichiara di non poter accettare ora, ma si invita la controparte a integrare con perizie, criteri di calcolo, estratti contrattuali o altri dati utili. Questo approccio è coerente con l’idea di una trattativa in buona fede e consente di preservare l’apertura a un possibile accordo successivo, senza cristallizzare un diniego definitivo. È opportuno fissare un termine ragionevole per ricevere le integrazioni richieste, chiarendo che, in difetto, la parte si riserva ogni determinazione, inclusa la tutela giudiziale. Anche in questo caso, la natura riservata e la clausola di “senza pregiudizio” dovrebbero essere mantenute.
Se, invece, si intende proseguire verso una definizione negoziata ma a condizioni diverse, il rifiuto può essere accompagnato da una controproposta. In tale ipotesi è utile indicare l’importo complessivo ritenuto equo, le modalità e i termini di pagamento, eventuali pattuizioni sulle spese o sulla reciproca rinuncia a ulteriori pretese e la finestra temporale di validità dell’offerta. Specificare un termine di efficacia serve a evitare incertezze e a stimolare la controparte a una valutazione tempestiva. La controproposta andrebbe ugualmente qualificata come formulata ai soli fini transattivi, in via riservata e senza pregiudizio, in modo da circoscriverne l’utilizzo processuale.
Nei casi in cui la proposta ricevuta sia manifestamente incongrua o si sia già tentata una composizione senza esito, si può formalizzare un rifiuto definitivo e, contestualmente, porre in mora la controparte. La messa in mora, specie quando concerna pagamenti dovuti, ha rilievo sostanziale e incide sul decorso degli interessi e sulla prova dell’inadempimento. È consigliabile indicare con precisione l’importo richiesto, il termine ultimo per adempiere, le coordinate per il pagamento e la causale. Scaduto il termine, si potrà procedere senza ulteriore avviso alla tutela giudiziale, domandando anche il recupero di spese, interessi e accessori. L’uso della posta elettronica certificata o di una raccomandata con avviso di ricevimento garantisce la tracciabilità della comunicazione e della relativa ricezione, elemento utile tanto in sede stragiudiziale quanto processuale.
Pur in assenza di sanzioni specifiche per il rifiuto della proposta transattiva, occorre ricordare che la gestione della trattativa è parte dell’agire in buona fede e nel rispetto dei canoni di lealtà. Mantenere un atteggiamento collaborativo, motivare con misura il diniego ed essere disponibili a rivalutare la posizione a fronte di nuovi elementi rafforza la credibilità della parte e può agevolare una definizione favorevole. All’opposto, rifiuti apodittici o pretestuosi possono irrigidire la controparte e rendere più complessa la successiva gestione del contenzioso, senza peraltro produrre vantaggi processuali.
Dal punto di vista contenutistico, il rifiuto dovrebbe sempre raccordarsi ai presupposti della pretesa o della difesa: se si tratta di responsabilità contrattuale, si richiameranno le pattuizioni rilevanti e i punti di discrimine sulla quantificazione; se si è in ambito extracontrattuale, si può segnalare l’assenza di nesso causale, la carenza dei presupposti del danno o l’incompletezza della perizia. Nei rapporti assicurativi, ad esempio, si può evidenziare la mancata corrispondenza della proposta ai massimali, alle franchigie o ai criteri tabellari applicabili. Laddove la proposta transattiva abbracci più rapporti o più voci di danno, è utile separare idealmente i profili, spiegando perché talune componenti siano inaccettabili e se, per altre, vi sia margine di apertura. Questa chiarezza tematica evita confusioni e facilita l’eventuale riallineamento delle posizioni.
Un profilo che merita particolare attenzione è la distinzione dalla proposta conciliativa del giudice. La proposta conciliativa mira a una soluzione equa e immediata della controversia in atto, inserendosi nel processo con potenziali ricadute in tema di spese ex articolo 91 c.p.c. se ingiustificatamente rifiutata. La proposta transattiva, invece, è iniziativa di parte e può trascendere il perimetro stretto del giudizio, includendo anche rapporti ulteriori tra le parti. Proprio per la diversa natura e funzione, il legislatore e la giurisprudenza maggioritaria non equiparano le conseguenze del rifiuto delle due tipologie di proposta; per la proposta transattiva, allo stato, mancano conseguenze processuali tipizzate e sanzioni automatiche sulle spese come accade per la proposta ex articolo 185-bis c.p.c. (source). Questa consapevolezza consente di calibrare il tono della comunicazione di rifiuto: fermo l’interesse a non compromettere la strategia difensiva, non c’è necessità di enfatizzare un’apparente “colpa” nel rifiuto, che non è prevista dall’ordinamento in termini sanzionatori.
Infine, va considerato il coordinamento tra la lettera di rifiuto e gli eventuali passi successivi. Se si prevede di instaurare una negoziazione assistita o una mediazione, la comunicazione può preannunciare l’intenzione di esperire tali strumenti, senza che ciò costituisca ammissione di responsabilità. Se si opta per la via giudiziaria, la lettera può svolgere la funzione di ultimo tentativo bonario e, ove appropriato, di formale costituzione in mora. In ogni evenienza, l’archiviazione ordinata della corrispondenza e degli allegati è fondamentale: in caso di successivo giudizio, la dimostrazione della correttezza del proprio percorso negoziale può rivelarsi decisiva per il buon esito della lite.
Esempi rifiuto proposta transattiva
### Modello 1 - Rifiuto formale della proposta transattiva Oggetto: Rifiuto proposta transattiva del _____________ relativa a _____________ (rif. _____________) Riferimenti pratica/contratto/sinistro: _____________ Gentili _____________, con la presente si comunica il rifiuto della proposta transattiva da Voi formulata in data _____________ per l’importo di € _____________, relativa a _____________. La proposta non può essere accettata per le seguenti ragioni: _____________. La presente comunicazione è resa ai soli fini della trattativa, in via strettamente riservata e senza riconoscimento di responsabilità. Si invita a indirizzare ogni ulteriore comunicazione a: _____________. Distinti saluti. Firma: _____________ Qualifica (se applicabile): _____________ Allegati: _____________ ### Modello 2 - Rifiuto con controproposta Oggetto: Rifiuto proposta transattiva e formulazione controproposta (rif. _____________) Riferimenti pratica/contratto/sinistro: _____________ Gentili _____________, facciamo seguito alla Vostra proposta del _____________, pari a € _____________, relativa a _____________. Allo stato, la proposta non risulta accoglibile per i seguenti motivi: _____________. Restiamo tuttavia disponibili a definire bonariamente la vertenza alle seguenti condizioni: - Importo complessivo: € _____________ - Termini e modalità di pagamento: _____________ - Altre condizioni (es. rinuncia reciproca pretese/spese/penali): _____________ - Termini di perfezionamento dell’accordo: _____________ La presente controproposta è formulata ai soli fini transattivi, in via riservata e senza pregiudizio, ed è valida sino al _____________. In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. Firma: _____________ Qualifica (se applicabile): _____________ Allegati: _____________ ### Modello 3 - Rifiuto allo stato e richiesta integrazioni Oggetto: Rifiuto allo stato della proposta transattiva e richiesta documentazione/elementi integrativi (rif. _____________) Riferimenti pratica/contratto/sinistro: _____________ Gentili _____________, in riferimento alla proposta del _____________, pari a € _____________, relativa a _____________, allo stato non possiamo aderire, stante l’insufficienza degli elementi valutativi. Ai fini di una nuova valutazione vi chiediamo di trasmettere entro il _____________: - Documentazione/relazioni peritali: _____________ - Prospetti di calcolo/criteri adottati: _____________ - Estratti/contratti/corrispondenza rilevante: _____________ - Ulteriori elementi utili: _____________ La presente è resa in via riservata e senza pregiudizio. In difetto di riscontro, ci riserviamo ogni determinazione. Cordiali saluti. Firma: _____________ Qualifica (se applicabile): _____________ Allegati: _____________ ### Modello 4 - Rifiuto definitivo e riserva di azioni Oggetto: Rifiuto definitivo proposta transattiva e messa in mora (rif. _____________) Riferimenti pratica/contratto/sinistro: _____________ Gentili _____________, si comunica il rifiuto definitivo della proposta transattiva del _____________, pari a € _____________, relativa a _____________, in quanto incongrua rispetto a _____________. Con la presente vi poniamo in mora, invitandovi al pagamento/adempimento di € _____________ entro e non oltre il _____________, con bonifico su _____________, causale _____________. Decorso inutilmente il termine indicato, senza ulteriore avviso si procederà alla tutela giudiziale dei diritti e al recupero di spese, interessi e accessori. Comunicazione resa in via riservata e senza pregiudizio. Distinti saluti. Firma: _____________ Qualifica (se applicabile): _____________ Allegati: _____________
Fac simile rifiuto proposta transattiva Word
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