La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. è una dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui la parte attesta di avere, per l’anno di riferimento, un reddito imponibile ai fini IRPEF entro la soglia prevista per i giudizi previdenziali e assistenziali. Serve a portare all’attenzione del giudice la condizione reddituale rilevante per il regime delle spese previsto da questa disposizione.
Può essere utilizzata da chi promuove un giudizio per ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale, inserendo la dichiarazione nelle conclusioni del ricorso introduttivo oppure predisponendola su un foglio separato, da richiamare espressamente nel ricorso e depositare insieme a esso. Non è una domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non va confusa con l’art. 152 c.p.c., che riguarda i termini processuali.
Informazioni utili su dichiarazione ex art 152 disp att cpc
L’art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile disciplina il trattamento delle spese nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali. La dichiarazione serve a rappresentare al giudice che la parte si trova nella condizione reddituale prevista dalla norma. Se ricorrono i presupposti, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento di spese, competenze e onorari, salvo quanto previsto dall’art. 96, primo comma, c.p.c. L’effetto dipende dalla sussistenza dei requisiti e dalla corretta presentazione della dichiarazione: non si tratta quindi di un esonero assoluto applicabile a prescindere dal caso concreto.
Il documento interessa la parte che agisce per ottenere una prestazione previdenziale o assistenziale. Può trattarsi, per esempio, di un ricorso relativo a una prestazione riconducibile a una di queste categorie, ma la natura della controversia va valutata in concreto: la disciplina non può essere estesa automaticamente a qualsiasi causa civile. Il destinatario è l’ufficio giudiziario davanti al quale viene introdotto il giudizio e, in particolare, il giudice chiamato a decidere anche sulle spese.
Il requisito economico va riferito all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio. La dichiarazione attesta che il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, relativa all’anno d’imposta indicato, è pari o inferiore al doppio del limite previsto dagli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il modello deve quindi riportare sia l’anno precedente a quello in cui si introduce la causa sia l’anno d’imposta cui si riferisce l’ultima dichiarazione. Sono indicazioni collegate, ma non necessariamente coincidenti: occorre inserirle in modo coerente con la situazione concreta.
Non è possibile ricavare dal modello un importo monetario aggiornato della soglia da applicare. Per questo è preferibile non sostituire il parametro normativo con una cifra non verificata. La giurisprudenza richiamata nella ricerca ha ritenuto sufficiente l’attestazione che il reddito rispetta la soglia legale, senza che sia indispensabile indicare l’importo esatto percepito. Chi decide di riportarlo può farlo, ma non deve presentare tale indicazione come requisito generale della dichiarazione.
La formula deve identificare con chiarezza la persona che dichiara. Vanno completati i dati anagrafici, il codice fiscale e la residenza o il domicilio pertinenti, oltre all’ufficio giudiziario, alla sezione e al numero di procedimento, se quest’ultimo è già assegnato. Occorre poi precisare la qualità di parte ricorrente e descrivere la prestazione richiesta, chiarendo se la controversia è previdenziale o assistenziale. I campi relativi agli anni devono essere compilati con attenzione, così che risulti inequivocabile il periodo cui si riferisce il requisito reddituale.
La dichiarazione deve contenere l’attestazione sul reddito imponibile IRPEF e l’impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Quest’ultimo impegno è parte del contenuto richiesto e non dovrebbe essere omesso. La dichiarazione non è una semplice descrizione delle condizioni economiche: chi la rende attesta personalmente la sussistenza del requisito e assume l’impegno previsto dalla norma.
Quanto alla collocazione, la soluzione prevista è inserirla nelle conclusioni dell’atto introduttivo. È possibile anche predisporla su un foglio separato, ma in questo caso il ricorso deve richiamarla espressamente e il documento deve essere prodotto insieme all’atto introduttivo. La dichiarazione separata non va quindi trattata come un documento autonomo, da depositare senza collegamento esplicito al ricorso. La necessità di rispettare questa modalità rende opportuno coordinare il testo con il difensore che redige e deposita l’atto.
La sottoscrizione deve provenire dalla parte interessata. La firma del difensore sull’atto introduttivo non sostituisce quella personale sulla dichiarazione, perché l’attestazione comporta un’assunzione di responsabilità e un impegno che la giurisprudenza richiamata considera non delegabili al legale. Dai dati disponibili non risulta un obbligo generale di autentica della firma, asseverazione o registrazione; eventuali prassi specifiche dell’ufficio o modalità di deposito applicabili al procedimento non sono però verificabili in via generale. La dichiarazione va completata con luogo, data e firma della parte.
Non emerge un obbligo generale di allegare documentazione reddituale. Eventuali documenti possono essere prodotti se richiesti dall’ufficio o se utili a comprovare quanto dichiarato, ma non vanno indicati come allegati sempre necessari. Se il documento è separato, invece, il richiamo espresso nel ricorso e la produzione contestuale sono elementi essenziali della modalità di presentazione descritta. Un’eventuale procura alle liti è distinta dalla dichiarazione reddituale e segue le regole applicabili al procedimento.
La dichiarazione va predisposta tempestivamente nell’ambito dell’atto introduttivo: la ricerca non documenta un termine autonomo diverso da questa collocazione e segnala che una dichiarazione omessa o tardiva può non produrre l’effetto richiesto. Non è quindi prudente confidare in una sanatoria generale successiva. Anche la mancanza di una firma valida della parte può impedirne l’efficacia. Il giudice deve poter individuare nel ricorso e nel fascicolo la dichiarazione e verificare i presupposti rilevanti per la decisione sulle spese.
La disciplina non coincide con il patrocinio a spese dello Stato. La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dà conto della condizione reddituale utile ai fini del regime delle spese nel giudizio previdenziale o assistenziale; non costituisce, di per sé, una richiesta di ammissione al patrocinio. È inoltre necessario non confondere l’art. 152 delle disposizioni di attuazione, pertinente a questo documento, con l’art. 152 del codice di procedura civile, che ha un diverso oggetto.
Il modello qui riportato può essere usato come traccia, ma i campi vanno adattati al giudizio effettivo e compilati senza lasciare ambiguità sulla natura della prestazione e sugli anni di riferimento. La parte dovrebbe controllare che la dichiarazione sia collocata nelle conclusioni del ricorso oppure, se separata, richiamata espressamente e prodotta con esso, e che la sottoscrizione sia la propria. La disciplina riguarda le controversie previdenziali o assistenziali e la verifica della sua applicabilità, così come quella dei requisiti reddituali e delle modalità pratiche di deposito, va effettuata in relazione al procedimento concreto.
Esempio dichiarazione ex art 152 disp att cpc
ALL’UFFICIO GIUDIZIARIO DI _____________
Sezione _____________
Procedimento n. _____________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 152 DISP. ATT. C.P.C.
Il/La sottoscritto/a _____________, nato/a a _____________ il _____________, codice fiscale _____________, residente in _____________, in qualità di parte ricorrente nel giudizio promosso per ottenere una prestazione di natura _____________,
con riferimento all’anno _____________, precedente a quello di instaurazione del giudizio,
DICHIARA
che il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, relativa all’anno d’imposta _____________, è pari o inferiore al doppio del limite previsto dagli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente.
La presente dichiarazione è formulata nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero, se redatta su foglio separato, è espressamente richiamata nel ricorso introduttivo e prodotta con esso.
Luogo _____________, data _____________
Firma della parte interessata
______________________________
Fac simile dichiarazione ex art 152 disp att cpc Word
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