Le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sono l’atto con cui una parte deposita le proprie istanze e conclusioni quando il giudice dispone che un’udienza si svolga mediante trattazione scritta. Servono quindi a partecipare all’attività processuale prevista per quella specifica udienza senza comparire oralmente, nel rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento del giudice.
Il modello può essere utilizzato, ad esempio, quando il giudice sostituisce un’udienza già fissata e assegna alle parti un termine perentorio per il deposito. Prima di compilarlo occorre verificare che la sostituzione sia stata disposta nel procedimento e che l’udienza non richieda la presenza personale delle parti. Le note vanno adattate alla fase processuale e alle richieste effettivamente proponibili in quel momento.
Informazioni utili su note scritte ex art 127-ter c.p.c
L’art. 127-ter c.p.c. disciplina il deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza. Il documento non è un atto introduttivo autonomo né una memoria utilizzabile liberamente per sviluppare questioni estranee alla trattazione programmata. La sua funzione è consentire alla parte di esprimere per iscritto, in luogo della partecipazione all’udienza sostituita, le istanze e le conclusioni pertinenti. Per questo il testo deve essere coerente con l’attività che il giudice avrebbe dovuto svolgere in udienza e con lo stato del procedimento.
La sostituzione può essere disposta dal giudice anche per un’udienza già fissata, nei casi in cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi può operare su richiesta di tutte le parti costituite. Non è invece ammessa quando la legge prescrive la presenza personale delle parti o quando il giudice l’ha disposta. La concreta possibilità di procedere per iscritto dipende quindi dall’oggetto dell’udienza e dalle prescrizioni impartite nel procedimento: il modello non sostituisce la verifica del provvedimento né consente di presumere che ogni udienza possa essere trattata in questo modo.
Il destinatario processuale è il giudice o il collegio davanti al quale pende la causa. Le note sono depositate nel fascicolo del procedimento, secondo le modalità telematiche applicabili. Le altre parti partecipano al contraddittorio attraverso le modalità proprie del fascicolo; sulla base delle informazioni disponibili non emerge un obbligo generale e autonomo di notificare le note alle controparti. È comunque opportuno attenersi alle istruzioni del giudice e verificare le prassi operative dell’ufficio, che possono contenere indicazioni ulteriori sul deposito.
Il provvedimento di sostituzione individua l’udienza interessata e assegna un termine perentorio per il deposito. La disciplina riportata per l’art. 127-ter prevede un termine non inferiore a quindici giorni. Nel fac-simile è utile riportare gli estremi del provvedimento, la data dell’udienza sostituita e il termine assegnato: questi dati identificano la trattazione cui si riferiscono le note e aiutano a controllare che il deposito venga effettuato nel fascicolo e nel momento corretti. Se il provvedimento indica anche un orario o specifiche modalità operative, occorre tenerne conto e verificare le istruzioni applicabili al caso concreto.
Il contenuto deve rendere riconoscibili la parte che deposita e la qualità processuale rivestita, la controparte, il difensore e i dati del procedimento. La parte centrale è costituita da istanze e conclusioni espresse. Non basta una generica dichiarazione di interesse alla prosecuzione della causa: le richieste devono essere formulate in modo chiaro e riferite all’attività prevista per quell’udienza. La loro portata deve restare compatibile con le domande già proposte e con la fase processuale, senza introdurre attraverso le note nuove domande, eccezioni o attività che non siano consentite.
È possibile richiamare atti o documenti già presenti nel fascicolo quando il richiamo è utile per comprendere le richieste. Gli eventuali allegati vanno valutati con cautela: non risulta un elenco normativamente predeterminato da unire alle note. La ricerca indica che possono essere pertinenti documenti cui le istanze o le conclusioni si riferiscono, se già ritualmente prodotti o se il giudice ne ha richiesto il deposito. La procura alle liti già conferita, secondo le informazioni disponibili, non deve essere automaticamente allegata di nuovo. Prima di inserire documenti è dunque opportuno controllare il provvedimento e le regole applicabili al fascicolo.
La sottoscrizione è prevista in pratica a cura del difensore depositante, secondo le regole del deposito telematico applicabili. Non è stata individuata una formula legislativa sacramentale né risulta verificata una necessità generale di firma personale della parte, autentica separata o asseverazione. La formula presente nel modello può essere adattata alle modalità operative del deposito, ma i requisiti tecnici della firma e del formato dell’atto vanno verificati in relazione al fascicolo e alle regole vigenti.
Il giorno di scadenza del termine assegnato è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il testo aggiornato riportato nella ricerca prevede inoltre che il giudice provveda entro trenta giorni dalla scadenza e che il provvedimento depositato entro il giorno successivo sia considerato letto in udienza. Poiché il termine è perentorio, il deposito tardivo può incidere sulla possibilità di svolgere l’attività richiesta. Il calcolo concreto della scadenza, comprese eventuali sospensioni, festività o indicazioni di orario, richiede di controllare il provvedimento e le regole applicabili.
La disciplina contempla conseguenze anche in caso di mancato deposito. Se nessuna parte deposita le note nel termine, il giudice assegna un nuovo termine perentorio oppure fissa udienza. Se nessuna parte deposita le note entro il nuovo termine o compare all’udienza fissata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo. Per questo l’atto deve contenere richieste effettive e non può essere ridotto a una formula generica priva di istanze e conclusioni. La giurisprudenza richiamata nella ricerca ha sottolineato la rilevanza di tali elementi, ma alcune pronunce disponibili riguardano versioni precedenti della disciplina o specifici riti e non vanno estese automaticamente a ogni procedimento.
Prima del deposito è quindi utile confrontare il contenuto delle note con il provvedimento di sostituzione, controllare l’ufficio, il numero di ruolo e il termine, e verificare che le conclusioni siano appropriate all’udienza indicata. Va inoltre tenuto presente che il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022: il riferimento corretto è al testo vigente dell’art. 127-ter c.p.c., non a formulazioni anteriori. Eventuali particolarità del rito, richieste delle parti o prescrizioni del giudice possono incidere sull’utilizzo del modello. La compilazione non sostituisce quindi la valutazione del difensore sul contenuto delle richieste e sulle modalità di deposito nel singolo procedimento.
Esempio note scritte ex art 127-ter c.p.c
UFFICIO GIUDIZIARIO DI _____________
SEZIONE _____________
Al Giudice / al Collegio del procedimento
Procedimento n. _____________ R.G. – anno _____________
Giudice: _____________
NOTE SCRITTE IN SOSTITUZIONE DELL’UDIENZA
ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
Udienza sostituita: _____________
Data dell’udienza sostituita: _____________
Provvedimento che ha disposto la sostituzione dell’udienza: _____________
Data del provvedimento: _____________
Termine perentorio assegnato per il deposito delle note: _____________
Per
_____________, in qualità di _____________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _____________, del Foro di _____________, PEC _____________, come da procura già in atti,
parte _____________
contro
_____________, in qualità di _____________
NOTE SCRITTE
In relazione all’udienza indicata e al provvedimento sopra richiamato, la parte _____________ deposita le presenti note scritte e formula le seguenti istanze e conclusioni.
ISTANZE
_____________
CONCLUSIONI
_____________
Luogo e data: _____________
Avv. _____________
Sottoscritto digitalmente dal difensore depositante
Fac simile note scritte ex art 127-ter c.p.c Word
Il modello note scritte ex art 127-ter c.p.c è disponibile in formato Word, può essere scaricato e modificato inserendo i dati necessari prima dell’utilizzo.

