Esempio Memoria Ex Art 415 Bis C.p.p. E Fac Simile

Esempio Memoria Ex Art 415 Bis C.p.p. E Fac Simile

La memoria difensiva ex art. 415-bis, comma 3, c.p.p. è l’atto con cui l’indagato, personalmente o tramite il difensore, può esporre le proprie deduzioni dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Serve a sottoporre al pubblico ministero una ricostruzione dei fatti, osservazioni sugli elementi d’indagine e argomentazioni difensive, oltre a documenti o documentazione relativa a investigazioni difensive.

Si utilizza nella fase che precede le determinazioni del pubblico ministero sulla conclusione delle indagini, quando si intende contestare la ricostruzione provvisoria, chiarire la propria posizione o chiedere specifiche attività. L’atto può anche contenere una richiesta di ulteriori indagini, di rendere dichiarazioni al pubblico ministero o di essere sottoposti a interrogatorio. La memoria non è un atto di impugnazione e la sua presentazione non comporta che le tesi difensive o le richieste siano accolte.

Informazioni utili su memoria ex art 415 bis c.p.p.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari informa l’indagato che le indagini sono terminate e apre una fase in cui può esercitare le facoltà difensive previste dall’art. 415-bis c.p.p. Tra queste rientra la presentazione di una memoria al pubblico ministero procedente. Il documento consente di intervenire prima delle successive determinazioni dell’ufficio, fornendo una lettura difensiva dei fatti e degli elementi raccolti, anziché limitarsi a ricevere la prospettazione contenuta nell’avviso.

La memoria può essere utile quando l’indagato ritiene che la ricostruzione dei fatti sia incompleta o non corretta, quando intende contestare specifici elementi d’indagine o quando dispone di documenti che possono contribuire alla valutazione della vicenda. Può inoltre accompagnare documentazione relativa a investigazioni difensive. La scelta di presentarla, il contenuto e le richieste da formulare dipendono dagli atti conosciuti e dalla situazione concreta; il modello va quindi completato con informazioni precise e pertinenti al procedimento.

I soggetti interessati sono l’indagato e, se coinvolto, il difensore di fiducia o d’ufficio. La memoria è diretta al pubblico ministero procedente presso la Procura della Repubblica competente. Può essere presentata dall’indagato o dal difensore, secondo le modalità applicabili al caso. Quando l’atto è predisposto dal difensore, è opportuno che l’intestazione e le premesse rendano chiaro per conto di chi viene depositato e quale sia la qualità del sottoscrittore.

Il presupposto pratico è la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, con l’identificazione del procedimento e della contestazione provvisoria. Il comma 3 dell’art. 415-bis c.p.p. prevede un termine di venti giorni per l’esercizio delle facoltà difensive indicate dalla disposizione. Per calcolare correttamente la scadenza occorre verificare le notificazioni effettuate all’indagato e al difensore e le regole applicabili al caso concreto. Non è prudente basarsi su una data calcolata senza controllare gli atti di notifica e la disciplina vigente, anche perché le richieste esercitate oltre il termine possono incontrare limiti di ammissibilità.

La struttura dovrebbe permettere al pubblico ministero di comprendere rapidamente quale procedimento è interessato, quale avviso è stato ricevuto e quali aspetti vengono contestati. Occorre indicare l’ufficio, il numero del procedimento, i dati dell’indagato, il reato o la provvisoria imputazione riportati nell’avviso, il difensore e la data rilevante della notificazione. La parte espositiva può ricostruire i fatti in ordine cronologico, distinguendo ciò che si afferma essere accaduto dalle valutazioni sugli elementi d’indagine e dalle argomentazioni giuridiche. Riferimenti puntuali agli atti conosciuti e ai documenti prodotti aiutano a rendere verificabili le deduzioni.

Le richieste vanno formulate in modo specifico. Se si chiede al pubblico ministero di compiere ulteriori atti d’indagine, è utile indicare quali attività si ritengono necessarie e a quali circostanze si riferiscono. La richiesta di presentarsi per rendere dichiarazioni e quella di essere sottoposto a interrogatorio sono facoltà distinte: il modello le contempla entrambe, ma la scelta va valutata in relazione alla strategia difensiva e al caso concreto. Una formula generica o non compilata non chiarisce quale attività venga domandata.

La produzione documentale dovrebbe essere descritta in modo che ogni allegato sia identificabile e collegabile alle deduzioni della memoria. Si possono indicare documenti pertinenti e, quando disponibile, documentazione relativa a investigazioni difensive. È utile che l’elenco allegati corrisponda ai file effettivamente depositati e che i documenti siano richiamati nel punto della memoria a cui si riferiscono. L’eventuale nomina difensiva o procura speciale va considerata soltanto se necessaria nel caso concreto: la ricerca disponibile non consente di affermare un obbligo generale di allegarla a ogni memoria.

Il riferimento centrale è l’art. 415-bis, comma 3, c.p.p., che riconosce le facoltà esercitabili dopo l’avviso. L’art. 121 c.p.p. riguarda in via generale memorie e richieste scritte, ma il rapporto con la disciplina specifica dell’art. 415-bis va valutato in base all’atto e alla situazione procedurale. Per presentazione e deposito occorre inoltre coordinarsi con le norme e le disposizioni vigenti sul deposito telematico, comprese quelle richiamate per gli atti ex art. 415-bis, comma 3, c.p.p. Le modalità operative possono dipendere dalla disciplina applicabile e dalle eventuali disposizioni specifiche o transitorie.

Prima del deposito occorre verificare quale canale sia ammesso o richiesto per l’ufficio e per l’atto. La ricerca indica l’impiego del Portale Deposito atti Penali per gli atti ricompresi nella disciplina pertinente, ma segnala che non sono state verificate tutte le eventuali deroghe operative, transitorie o legate a specifiche situazioni. Non si deve quindi presumere che PEC o consegna presso la segreteria siano sempre modalità valide: è necessario controllare le regole tecniche e le istruzioni vigenti al momento del deposito. È opportuno conservare le ricevute generate dal sistema e verificare eventuali anomalie, rifiuti o segnalazioni.

La memoria deve essere sottoscritta dal soggetto che la presenta secondo le modalità richieste dal sistema utilizzato. Per il deposito telematico, le indicazioni disponibili richiamano la firma digitale o elettronica qualificata del depositante. Poiché non sono stati verificati tutti i dettagli tecnici aggiornati, i formati, i limiti dimensionali e le modalità per il deposito personale dell’indagato, questi aspetti vanno controllati prima dell’invio. La firma, la corretta associazione degli allegati e la ricevuta di deposito sono elementi pratici da verificare con attenzione.

La presentazione della memoria permette di sottoporre deduzioni, documenti e richieste al pubblico ministero, ma non impone che le argomentazioni siano accolte o che le attività domandate vengano disposte. L’atto non equivale a una richiesta di archiviazione né costituisce un atto introduttivo del giudizio. Un’eventuale richiesta di archiviazione non va trattata come formula che produce automaticamente effetti autonomi ai sensi dell’art. 415-bis. Tra gli errori da evitare vi sono l’omessa identificazione del procedimento, l’uso di richieste vaghe, la mancata corrispondenza tra allegati dichiarati e depositati, il calcolo approssimativo del termine e l’invio tramite un canale non verificato.

Il fac-simile può essere adattato a diverse esigenze: una memoria con sole deduzioni, una con produzione documentale, una che accompagna documentazione investigativa oppure una che contiene richieste di ulteriori indagini, dichiarazioni o interrogatorio. Queste possibilità possono anche essere combinate, purché ciascuna richiesta sia espressa separatamente e motivata in modo coerente con i fatti e con i documenti richiamati. Prima di utilizzare il modello occorre sostituire i campi vuoti, eliminare le alternative non pertinenti e verificare la disciplina applicabile alla specifica posizione processuale.

Esempio memoria ex art 415 bis c.p.p.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI _____________
Ufficio del Pubblico Ministero

Procedimento penale n. _____________ R.G.N.R.
Pubblico Ministero procedente: _____________

MEMORIA DIFENSIVA
EX ART. 415-BIS, COMMA 3, C.P.P.

Nell’interesse di _____________, nato/a a _____________ il _____________, residente in _____________, identificato/a con _____________, indagato/a nel procedimento indicato in epigrafe, in relazione al reato o alla provvisoria imputazione indicati nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari: _____________,

il/la sottoscritto/a _____________, nato/a a _____________ il _____________, con studio in _____________, recapito _____________, nella qualità di difensore di fiducia/d’ufficio dell’indagato/a,

[ovvero]

il/la sottoscritto/a _____________, come sopra identificato/a, in proprio,

PREMESSO CHE

– in data _____________ è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento indicato in epigrafe;
– l’avviso reca la contestazione provvisoria di _____________;

presenta la seguente memoria difensiva e formula le richieste di cui appresso.

1. ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda oggetto del procedimento si è svolta, secondo la prospettazione difensiva, nei seguenti termini:

_____________
_____________
_____________

2. DEDUZIONI IN FATTO

Con riferimento ai fatti contestati e agli elementi d’indagine richiamati nell’avviso, si osserva quanto segue:

_____________
_____________
_____________

3. RILIEVI SUGLI ELEMENTI D’INDAGINE

Quanto agli elementi d’indagine conosciuti, si formulano le seguenti osservazioni:

_____________
_____________
_____________

4. DEDUZIONI IN DIRITTO

_____________
_____________
_____________

5. DOCUMENTI E DOCUMENTAZIONE PRODOTTI

Si producono i seguenti documenti e/o la seguente documentazione relativa a investigazioni difensive:

  1. _____________
  2. _____________
  3. _____________

Le produzioni sono richiamate nella presente memoria ai fini delle deduzioni che precedono e delle richieste che seguono.

6. RICHIESTE AL PUBBLICO MINISTERO

In relazione a quanto esposto, si chiede che il Pubblico Ministero:

  • acquisisca e valuti le deduzioni difensive e la documentazione prodotta;
  • compia i seguenti ulteriori atti di indagine: _____________;
  • convochi l’indagato/a affinché renda dichiarazioni sui seguenti temi: _____________;
  • proceda all’interrogatorio dell’indagato/a;
  • _____________.

7. CONCLUSIONI

Per le ragioni esposte, si sottopongono le presenti deduzioni e produzioni alla valutazione del Pubblico Ministero procedente, con le richieste sopra formulate.

Luogo _____________, data _____________

Firma dell’indagato/a
_____________

Firma del difensore
_____________

ALLEGATI

  1. _____________
  2. _____________
  3. _____________

Fac simile memoria ex art 415 bis c.p.p. Word

Il modello memoria ex art. 415-bis c.p.p. è disponibile in formato Word, può essere scaricato e modificato inserendo i dati necessari prima dell’utilizzo.

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